Art. 4.
                   Quantificazione dei contributi
  1. La quantificazione dei contributi,  in  relazione  ai  massimali
previsti  dalla  citata  legge  n. 83/1989 e tenuto conto dei criteri
preferenziali indicati al precedente  art.  3,  avverra'  sulla  base
delle  percentuali  di  cui alla tabella allegata al presente decreto
(allegato 1).
  2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge
n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale i  consorzi  che
hanno  beneficiato  di  contributi  da  parte di regioni, finanziarie
regionali  od  organismi  con  partecipazione   maggioritaria   delle
regioni,  non  finalizzati  a  singole  iniziative,  ma erogati sulla
generalita' delle spese del consorzio.
  3. In  presenza  di  contributi  erogati  a  fronte  di  specifiche
iniziative   da   regioni,  finanziarie  regionali  o  organismi  con
partecipazione maggioritaria delle regioni, nonche'  in  presenza  di
contributi  erogati  da province, comuni, camere di commercio, centri
estero regionali, l'importo totale di tali  contributi  sara'  tenuto
presente  ai  fini della determinazione dell'ammontare del contributo
ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme  dei  contributi
di  fonte  pubblica  non  superi comunque l'80% delle spese ammesse a
contributo.
  4. Ai fini  di  cui  sopra,  nella  domanda  di  contributo  andra'
indicato  il  totale  delle contribuzioni ricevute a qualsiasi titolo
dai seguenti organismi: regioni, finanziarie regionali  ed  organismi
con  partecipazione  maggioritaria  delle  regioni, province, comuni,
camere di commercio, centri estero regionali.
  5. Limitatamente all'anno in corso e per  motivi  di  equita',  non
saranno esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi che abbiano
ottenuto   da   regioni,   finanziarie  regionali  od  organismi  con
partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sull'esercizio
consortile  1990  erogati  sulla  generalita'  delle  spese,  purche'
comunichino   al  Ministero  l'impegno  alla  restituzione  di  detti
importi. La comunicazione dell'avvenuta  restituzione  e'  condizione
per  la  successiva  emissione  dell'ordine  di pagamento relativo al
contributo ministeriale riconosciuto.