ALLEGATO 1 DIREZIONE GENERALE SVILUPPO SCAMBI TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI AGRO-ALIMENTARI E TURISTICO-ALBERGHIERI 1. Per i consorzi costituiti da piu' di cinque anni e per i quali ricorra il requisito di aver svolto attivita' promozionale all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo, il contributo e' quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti: 40% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni: 150, fino a 24 imprese; 200, da 25 a 74 imprese; 300, oltre 74 imprese, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, e' disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. 2. Per i consorzi costituiti da piu' di cinque anni ed ubicati nel Mezzogiorno il contributo e' quantificabile, anche in assenza del requisito di cui al punto 1, fino alla percentuale e limiti seguenti: 60% delle spese ammissibili nei limiti di milioni: 150, fino a 24 imprese; 200, da 25 a 74 imprese; 300, oltre 74 imprese, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (come piu' in alto precisato). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, e' disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. 3. Per i consorzi di cui ai punti precedenti, ma che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo e' quantificabile, anche in assenza del requisito di cui al punto 1, fino alla percentuale ed entro i limiti seguenti: 70% delle spese ammissibili nei limiti di milioni: 150, fino a 24 imprese; 200, da 25 a 74 imprese; 300, oltre 74 imprese, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (come in precedenza precisato). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile e' disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. 4. Per i consorzi individuati al punto 1 che non rispondano al requisito preferenziale ivi indicato, e' disposto l'abbattimento del 30% sulle percentuali ed importi massimi erogabili a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (come in precedenza precisato). Tale abbattimento sale al 50% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di struttura stabile. 5. Per i consorzi di nuova formazione nel Mezzogiorno, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304, il contributo e' quantificabile nella percentuale e nei limiti di cui al punto 3 per un periodo massimo di cinque anni, anche nel caso in cui il consorzio non sia dotato di una propria struttura stabile (come in precedenza precisato).