(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                 DIREZIONE GENERALE SVILUPPO SCAMBI
     TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
         AI CONSORZI AGRO-ALIMENTARI E TURISTICO-ALBERGHIERI
   1. Per i consorzi costituiti da piu' di cinque anni e per i  quali
ricorra il requisito di aver svolto attivita' promozionale all'estero
per  un  importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese
ammesse a contributo,  il  contributo  e'  quantificabile  fino  alla
percentuale e limiti seguenti:
    40% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:
     150, fino a 24 imprese;
     200, da 25 a 74 imprese;
     300, oltre 74 imprese,
a  condizione  che  il  consorzio sia dotato di una struttura stabile
(sede e personale propri, ovvero messi a disposizione,  gratuitamente
o  dietro  corrispettivo,  da  regioni, associazioni imprenditoriali,
camere di commercio o societa' di  servizi  emanazione  dei  predetti
organismi).  Nel  caso  che  il  consorzio,  invece,  non  abbia tale
struttura  stabile,  e'  disposto  l'abbattimento   del   40%   sulle
percentuali ed importi massimi erogabili.
   2. Per i consorzi costituiti da piu' di cinque anni ed ubicati nel
Mezzogiorno  il  contributo  e'  quantificabile, anche in assenza del
requisito di cui al punto 1, fino alla percentuale e limiti seguenti:
    60% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:
     150, fino a 24 imprese;
     200, da 25 a 74 imprese;
     300, oltre 74 imprese,
a condizione che il consorzio sia dotato  di  una  struttura  stabile
(come piu' in alto precisato). Nel caso che il consorzio, invece, non
abbia  tale  struttura  stabile,  e'  disposto l'abbattimento del 40%
sulle percentuali ed importi massimi erogabili.
   3. Per i consorzi di cui ai punti precedenti, ma  che  al  momento
della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di
cinque  anni,  il  contributo e' quantificabile, anche in assenza del
requisito di cui al punto 1, fino alla percentuale ed entro i  limiti
seguenti:
    70% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:
     150, fino a 24 imprese;
     200, da 25 a 74 imprese;
     300, oltre 74 imprese,
a  condizione  che  il  consorzio sia dotato di una struttura stabile
(come in precedenza precisato). Nel caso che  il  consorzio,  invece,
non  abbia  tale struttura stabile e' disposto l'abbattimento del 40%
sulle percentuali ed importi massimi erogabili.
   4. Per i consorzi individuati al punto 1  che  non  rispondano  al
requisito  preferenziale ivi indicato, e' disposto l'abbattimento del
30% sulle percentuali ed importi massimi erogabili a  condizione  che
il  consorzio sia dotato di una struttura stabile (come in precedenza
precisato). Tale abbattimento sale al 50% nel caso che  il  consorzio
sia sprovvisto di struttura stabile.
   5.  Per  i  consorzi  di  nuova  formazione nel Mezzogiorno, ossia
costituiti successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge  20
ottobre   1990,   n.  304,  il  contributo  e'  quantificabile  nella
percentuale e nei limiti di cui al punto 3 per un periodo massimo  di
cinque anni, anche nel caso in cui il consorzio non sia dotato di una
propria struttura stabile (come in precedenza precisato).