IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto l'art. 72, comma 1, della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,
relativo  alle  modalita'  di  finanziamento  dei progetti attuati ai
sensi dell'art. 56 del trattato che istituisce la  Comunita'  europea
del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi il 18 aprile 1951
e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;
  Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle
Comunita'  europee,  firmata  a  Venezia  il 29 maggio 1984, intesa a
stabilire le modalita' e  le  condizioni  per  la  concessione  delle
sovvenzioni  previste al citato art. 56, paragrafo 2, lettera b), del
trattato CECA;
  Vista la propria delibera in data 28 giugno 1990, con la  quale  e'
stato  determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge
n. 183, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi,  nel
1990, con il concorso comunitario a favore, tra l'altro, dei progetti
ammessi alle suddette sovvenzioni;
  Preso  atto  che  nel  1990 i trasferimenti effettuati dal Fondo di
rotazione a favore dei titolari dei  progetti  indicati  in  allegato
alla  predetta delibera hanno riguardato soltanto quelli realizzati e
per i quali il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  ha
trasmesso  al  Fondo  stesso  la  relativa documentazione di spesa in
tempo utile per le successive operazioni di tesoreria;
  Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della  quota
nazionale sia dei progetti indicati nella delibera suddetta e rimasti
da  finanziare,  sia  di  taluni dei progetti successivamente ammessi
dalla Commissione delle Comunta' europee ai benefici di cui  all'art.
56,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  trattato  CECA e per i quali i
titolari  dei  progetti  hanno  formalmente  richiesto   l'intervento
comunitario;
  Vista  la  nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 2/3877/B-9-5 del 16 febbraio 1991 con la quale vengono elencati  i
progetti  ammessi  ai  benefici  di  cui sopra, con l'indicazione per
ciascun progetto dell'importo riconosciuto da parte della Commissione
delle Comunita' europee;
  Vista la propria delibera, anch'essa in data 28 giugno 1990, con la
quale e' stato determinato, ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della
citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario statale, ivi compreso,
nel  limite  massimo di lire 30 miliardi, quello relativo ai progetti
cofinanziabili ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2,  lettera  b),  del
trattato CECA;
  Considerato  che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della
citata legge n.  183,  possono  essere  finanziati  dalle  competenti
autorita'  solo  gli  interventi  oggetto  di deliberazione di questo
Comitato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Il  programma  degli  interventi  finanziari,  per l'anno 1991,
relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al  beneficio  degli
aiuti  finanziari  previsti all'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del
trattato  della  Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio  e
specificati  nella  nota  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale indicata in premessa, ammonta a complessive lire 19  miliardi
e   543   milioni.   L'elenco   dei  progetti  ammessi  e'  riportato
nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.
  2. Nel limite dell'ammontare predetto, il Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui all'art. 5 della
legge 16  aprile  1987,  n.  183,  provvede  ad  erogare  ai  singoli
beneficiari, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   riferita   a   ciascun   progetto   attuato,  la  quota  di
finanziamento di parte nazionale,  nella  misura  del  50  per  cento
dell'importo  ritenuto  ammissibile dalla Commissione delle Comunita'
europee.
  3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56,  paragrafo  2,
lettera  b),  del trattato CECA saranno versate ai beneficiari per il
tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.).
   Roma, 12 marzo 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO