Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
semestrali  posticipate al 1› aprile e al 1› ottobre di ogni anno. La
prima cedola e' pagabile il 1› ottobre 1991 e l'ultima il  1›  aprile
1998.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali  della  Banca  d'Italia,  al netto della ritenuta fiscale del
12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da
lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri  tagli
verra'  determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito  pubblico  e  godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.