Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1› aprile 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1
del   decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986,  n.  759,  applicata  su
lire  3,4%,  pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli
da rimborsare e il prezzo fisso di lire 96,60% di cui  al  precedente
art.  1.  Ove  necessario,  si  procedera' agli arrotondamenti con il
sistema indicato al precedente art. 5.