Art. 7.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,   le  aziende  di  credito  e  loro  istituti  centrali  di
categoria, nonche' le societa' finanziarie iscritte all'albo  di  cui
all'art.  2  del  decreto  ministeriale  in data 29 marzo 1988. Detti
operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.