IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1981 "Disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti"; Considerato che e' necessario adeguare le disposizioni tecniche in vigore allo scopo di conseguire una migliore tutela delle risorse biologiche del mare, tenuto conto delle conoscenze scientifiche acquisite nonche' dello sviluppo che si e' riscontrato nel settore stesso; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione; Decreta: Art. 1. L'imprenditore, che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 maggio 1986 intenda esercitare la raccolta del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, deve presentare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una istanza in carta legale indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto. Alla domanda dovra' essere allegata eventuale copia della licenza di pesca.