IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 dicembre 1981 "Disposizioni in
materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai
ripopolamenti";
  Considerato che e' necessario adeguare le disposizioni tecniche  in
vigore  allo  scopo  di  conseguire una migliore tutela delle risorse
biologiche del  mare,  tenuto  conto  delle  conoscenze  scientifiche
acquisite  nonche'  dello  sviluppo che si e' riscontrato nel settore
stesso;
  Sentiti la commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed il comitato nazionale di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'imprenditore,  che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale
5 maggio 1986 intenda esercitare la raccolta del novellame allo stato
vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, deve presentare,
entro il 30 novembre di ciascun anno, una  istanza  in  carta  legale
indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale
della  pesca  marittima,  secondo lo schema di cui all'allegato A del
presente decreto.
  Alla domanda dovra' essere allegata eventuale copia  della  licenza
di pesca.