Art. 10.
  Gli   imprenditori  autorizzati  alla  raccolta  di  novellame  per
allevamento o ripopolamento devono annotare  sul  modulo  annesso  al
presente  decreto  (allegato B) i dati concernenti i giorni di pesca,
il compartimento di pesca ed i  quantitativi  effettivamente  pescati
per ciascuna specie autorizzata.
  Il  modulo  dovra'  essere  trasmesso  al  Ministero  della  marina
mercantile entro il 30 novembre di ciascun anno.
  A coloro che  non  trasmetteranno  i  dati  statistici  non  verra'
rinnovata l'autorizzazione per le successive campagne di pesca.