Art. 10. Gli imprenditori autorizzati alla raccolta di novellame per allevamento o ripopolamento devono annotare sul modulo annesso al presente decreto (allegato B) i dati concernenti i giorni di pesca, il compartimento di pesca ed i quantitativi effettivamente pescati per ciascuna specie autorizzata. Il modulo dovra' essere trasmesso al Ministero della marina mercantile entro il 30 novembre di ciascun anno. A coloro che non trasmetteranno i dati statistici non verra' rinnovata l'autorizzazione per le successive campagne di pesca.