Art. 11.
  L'esportazione   del  novellame  allo  stato  vivo  destinato  agli
allevamenti o ai ripopolamenti e'  consentita  solo  dietro  espressa
autorizzazione  del Ministero del commercio con l'estero a seguito di
nulla osta del Ministero della marina mercantile.
  Per  ottenere  la  predetta  autorizzazione   l'imprenditore   deve
presentare  apposita  istanza al Ministero della marina mercantile ed
al Ministero del commercio con l'estero. Nell'istanza  dovra'  essere
specificata la provenienza del novellame.
  E'  vietata  in  ogni caso la destinazione al consumo del novellame
stesso.