Art. 11. L'esportazione del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti e' consentita solo dietro espressa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero a seguito di nulla osta del Ministero della marina mercantile. Per ottenere la predetta autorizzazione l'imprenditore deve presentare apposita istanza al Ministero della marina mercantile ed al Ministero del commercio con l'estero. Nell'istanza dovra' essere specificata la provenienza del novellame. E' vietata in ogni caso la destinazione al consumo del novellame stesso.