Art. 2. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti successive alla prima, possono essere concesse soltanto dietro presentazione, da parte delle ditte richiedenti non titolari di impianto, delle fatture di vendita dell'anno precedente mentre dai titolari d'impianto, in alternativa alla fattura, dovra' essere presentata idonea documentazione sulla utilizzazione del novellame pescato e sulle caratteristiche dell'impianto.