Art. 2.
  Le  autorizzazioni  alla  raccolta  del  novellame  destinato  agli
allevamenti o ai ripopolamenti successive alla prima, possono  essere
concesse   soltanto   dietro  presentazione,  da  parte  delle  ditte
richiedenti non  titolari  di  impianto,  delle  fatture  di  vendita
dell'anno  precedente  mentre dai titolari d'impianto, in alternativa
alla fattura, dovra' essere presentata  idonea  documentazione  sulla
utilizzazione   del   novellame   pescato   e  sulle  caratteristiche
dell'impianto.