Art. 3.
  Le  autorizzazioni  alla  raccolta  del  novellame  di  mitili sono
rilasciate solo  ai  titolari  di  impianto  di  allevamento  o  agli
imprenditori   che   indicano   le  ditte  titolari  di  impianto  di
allevamento alle quali il prodotto e' destinato.
  Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci  sono  rilasciate
solo ai titolari di apposita concessione demaniale.