Art. 3. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto e' destinato. Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari di apposita concessione demaniale.