Art. 4. L'inizio della campagna di pesca per la raccolta di specie ittiche esclusa quella di anguilla (ceca) da destinare agli allevamenti ed ai ripopolamenti decorre dal secondo lunedi' del mese di marzo di ciascun anno. L'Amministrazione, sentito il Comitato nazionale di gestione, valutera' eccezionali situazioni meteo-climatiche che potranno richiedere un diverso inizio per quel determinato anno. La suddetta pesca compreso il novellame di anguilla e' vietata nel periodo 15 giugno-15 settembre. La pesca del novellame di mitili per l'anno 1990 e' vietata nei mesi di luglio ed agosto. A decorrere dal 1991 la pesca del novellame di mitili e' autorizzata nel periodo 15 aprile-15 giugno e 15 settembre-15 novembre. La pesca del novellame vongola verace e' consentita nel periodo 15 aprile-15 maggio e 15 ottobre-15 novembre.