Art. 4.
  L'inizio  della campagna di pesca per la raccolta di specie ittiche
esclusa quella di anguilla (ceca) da destinare agli allevamenti ed ai
ripopolamenti decorre dal  secondo  lunedi'  del  mese  di  marzo  di
ciascun  anno.  L'Amministrazione,  sentito  il Comitato nazionale di
gestione,  valutera'  eccezionali  situazioni  meteo-climatiche   che
potranno richiedere un diverso inizio per quel determinato anno.
  La  suddetta pesca compreso il novellame di anguilla e' vietata nel
periodo 15 giugno-15 settembre.
  La pesca del novellame di mitili per l'anno  1990  e'  vietata  nei
mesi di luglio ed agosto.
  A   decorrere  dal  1991  la  pesca  del  novellame  di  mitili  e'
autorizzata  nel  periodo  15  aprile-15  giugno  e  15  settembre-15
novembre.
  La  pesca del novellame vongola verace e' consentita nel periodo 15
aprile-15 maggio e 15 ottobre-15 novembre.