Art. 7. La pesca del novellame di pesce ad esclusione della ceca allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza totale alla linea dei sugheri non superiore a 40 metri, formate da maglie aventi lato non inferiore ad un millimetro. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione.