Art. 7.
  La pesca del novellame di pesce ad esclusione della ceca allo stato
vivo  destinato  agli  allevamenti  o  ai  ripopolamenti  deve essere
esercitata esclusivamente  con  reti  (sciabiche,  tratte,  trattine,
ecc.)  di  lunghezza totale alla linea dei sugheri non superiore a 40
metri, formate da maglie aventi lato non inferiore ad un millimetro.
  L'operazione di pesca deve essere effettuata  senza  l'ausilio  del
motore dell'imbarcazione.