Art. 8.
  Il  trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli
allevamenti o ai  ripopolamenti  deve  essere  effettuato  con  mezzi
nuniti  di  impianto  erogatore  di  ossigeno od aria e, comunque, in
condizioni tali da assicurare la piena vitalita' del prodotto.