Art. 9.
  La  pesca  del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo
stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve  essere
esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano.
  E'  vietata  qualsiasi forma di prelievo del predetto novellame con
l'uso   di   attrezzi   meccanici   o   idraulici,   salva   espressa
autorizzazione del Ministero della marina mercantile.