Art. 9. La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano. E' vietata qualsiasi forma di prelievo del predetto novellame con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.