Art. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato per ciascuna partita del numero di vaglia cambiario di cui al successivo art. 6. Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio o centro di servizio delle imposte dirette, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere, nonche' il numero delle partite comprese nell'elenco. Gli elenchi cosi' redatti, ciascun foglio dei quali e' contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.