Art. 3.
  Entro  trenta  giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui
all'art. 2, la Banca d'Italia -  Servizio  di  tesoreria  provinciale
dello  Stato  - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla redazione in
duplice copia degli elenchi di  rimborso  previsti  dal  terzo  comma
dell'articolo  42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. A  tal  fine  il  contenuto  informativo  dei
supporti  magnetici  ricevuti  dal centro informativo della Direzione
generale delle imposte dirette deve  essere  integrato  per  ciascuna
partita del numero di vaglia cambiario di cui al successivo art. 6.
  Ciascun  elenco  deve essere corredato di un frontespizio sul quale
sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco,  l'indicazione
dell'ufficio  o  centro di servizio delle imposte dirette, il periodo
d'imposta di riferimento, la data entro la  quale  l'ordinativo  deve
essere  formato,  il  riepilogo  degli  importi da rimborsare e degli
interessi da corrispondere, nonche' il numero delle partite  comprese
nell'elenco.
  Gli   elenchi   cosi'   redatti,   ciascun   foglio  dei  quali  e'
contrassegnato dalla Banca d'Italia  con  un  timbro  identificativo,
sono  ritirati  dal centro informativo della Direzione generale delle
imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da
distribuire agli uffici interessati.
  La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione di  Roma  Tuscolano,  provvede  alla  custodia  dei  supporti
magnetici  ricevuti,  garantendone la sicurezza durante le fasi della
procedura automatizzata.