Art. 4. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonche' l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce. In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale puo' iniziare il pagamento. Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi calcolata dal centro informativo e il numero delle partite da rimborsare, nonche' il contemporaneo pagamento autorizzando la emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42- bis e del secondo comma dell'art. 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.