Art. 4.
  Il  centro  informativo  della  Direzione  generale  delle  imposte
dirette,   ricevuti   gli   elenchi   di   rimborso,   controlla   la
corrispondenza   tra  le  partite  incluse  negli  elenchi  e  quelle
riportate  nelle  liste  contenute  negli  elenchi  stessi,   nonche'
l'esattezza  del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli
elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo  o  da
chi lo sostituisce.
  In  base  agli  elenchi  di  cui  al  comma  precedente,  il centro
informativo della  Direzione  generale  delle  imposte  dirette  cura
periodicamente  la  predisposizione  degli  ordinativi  di  pagamento
apponendovi l'indicazione della data dalla  quale  puo'  iniziare  il
pagamento.
  Sulla  base  di  apposito  decreto  del  Ministro delle finanze che
dispone con riferimento a ciascun ufficio e centro di servizio  delle
imposte  dirette  l'impegno  della  spesa  relativa alla parte sorte,
l'impegno della spesa relativa alla  parte  interessi  calcolata  dal
centro  informativo  e il numero delle partite da rimborsare, nonche'
il contemporaneo pagamento autorizzando  la  emissione  dei  relativi
titoli,  la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi
diretti  collettivi  di  pagamento  separatamente  per  il   rimborso
d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma
dell'art.  42-  bis e del secondo comma dell'art. 44- bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.