Art. 5. La Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti nell'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247 e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.
Nota all'art. 5: - L'art. 6 della legge n. 247/1977 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) cosi' recita: "La ragioneria centrale del Ministro delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42- bis e 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilita' di stanziamento nonche' la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo".