Art. 5.
  La  Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti
il decreto ministeriale e gli ordinativi  di  pagamento,  procede  ai
controlli  previsti nell'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247 e,
effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli  ordinativi
stessi  alla  Direzione  generale  del  tesoro per gli adempimenti di
competenza.
 
          Nota all'art. 5:
             - L'art. 6 della legge n. 247/1977 (Norme in materia  di
          rimborsi  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche)
          cosi' recita:
             "La ragioneria  centrale  del  Ministro  delle  finanze,
          prima  di  trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di
          cui agli articoli  42-  bis  e  44-  bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          modificato  dalla  presente  legge, alla Direzione generale
          del tesoro per gli adempimenti di competenza,  verifica  la
          esatta   imputazione   della   spesa,   l'esistenza   della
          disponibilita' di stanziamento  nonche'  la  corrispondenza
          fra   gli   importi  complessivi  indicati  negli  elenchi,
          rispettivamente per rimborso d'imposta e per  interessi,  e
          l'importo del relativo ordinativo".