Art. 6. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. A tal fine provvede a effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 del presente decreto. Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al primo comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, riportandovi altresi' luogo e data di nascita del beneficiario. Ciascun vaglia non puo' essere di taglio superiore a dieci milioni di lire. Alla spedizione del vaglia provvede direttamente la sezione con le modalita' di cui al sesto comma dell'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta cognome, nome e indirizzo del beneficiario, nonche' l'indicazione della causale del rimborso con riferimento al periodo d'imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia e il numero di codice fiscale del contribuente, nonche' eventuali altre informazioni attinenti al rimborso. Dell'avvenuta spedizione la sezione dara' notizia al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mediante apposita comunicazione. Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori e inesattezze che ne comportano la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 247/1977 e' il seguente: "All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42- bis e 44- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale. I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge".