Art. 6.
  La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato -
Sezione  di  Roma  Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi
ricevuti mediante commutazione in vaglia  cambiari  non  trasferibili
della Banca d'Italia.
  A  tal  fine  provvede  a  effettuare  la  quadratura tra l'importo
dell'ordinativo di pagamento e gli importi che  risultano  registrati
sui supporti magnetici di cui all'art. 3 del presente decreto.
  Procede  quindi  alla  stampa  dei  vaglia cambiari di cui al primo
comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio  1977,  n.
247, riportandovi altresi' luogo e data di nascita del beneficiario.
  Ciascun  vaglia non puo' essere di taglio superiore a dieci milioni
di lire.
  Alla spedizione del vaglia provvede direttamente la sezione con  le
modalita' di cui al sesto comma dell'articolo 42- bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, accludendo
nella stessa busta un modulo che riporta cognome,  nome  e  indirizzo
del  beneficiario,  nonche'  l'indicazione della causale del rimborso
con riferimento al periodo d'imposta per il quale viene eseguito,  il
numero  identificativo  dell'elenco  nel  quale  la  partita  risulta
inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia e il numero  di  codice
fiscale   del  contribuente,  nonche'  eventuali  altre  informazioni
attinenti al rimborso.  Dell'avvenuta  spedizione  la  sezione  dara'
notizia  al centro informativo della Direzione generale delle imposte
dirette mediante apposita comunicazione.
  Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori e inesattezze  che
ne  comportano  la  modificazione, lo restituisce all'amministrazione
emittente secondo la vigente normativa.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  247/1977  e'  il
          seguente:
             "All'emissione  dei vaglia cambiari di cui agli articoli
          42- bis e 44- bis del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602,
          come  modificato  dalla presente legge, la Banca d'Italia -
          Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede
          entro sei mesi dalla data di  emissione  degli  ordinativi.
          Gli  ordinativi  emessi  e  per  i  quali non sia possibile
          l'estinzione  totale  entro  la   chiusura   dell'esercizio
          finanziario  devono  essere  trasportati al nuovo esercizio
          per  l'intero  importo,  rimanendone  esclusa  l'estinzione
          parziale.
             I  vaglia  cambiari  restituiti alla predetta sezione di
          tesoreria provinciale a causa di  mancato  recapito  o  per
          qualsiasi  altra  ragione  vengono  estinti  dalla  sezione
          medesima  e  il   relativo   controvalore   viene   versato
          all'entrata del bilancio dello Stato.
             Con  apposita  convenzione tra il Ministero del tesoro e
          la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti  relativi
          all'accertamento   dell'effettivo   pagamento   dei  vaglia
          cambiari emessi ai sensi della presente legge".