Art. 7.
  I  vaglia  cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti
dal servizio postale alla Banca  d'Italia  -  Servizio  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  -  Sezione di Roma Tuscolano, sono estinti
d'ufficio e il controvalore e' riversato al capo  X  sul  cap.  3305,
dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte rela-
tive  a  tali  versamenti non sono soggette al visto della ragioneria
provinciale dello Stato.
  Le relative quietanze  cumulative  sono  periodicamente  trasmesse,
unitamente  a  liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati
in  corrispondenza  di  ciascun  elenco  di   rimborso,   al   centro
informativo  della  Direzione  generale delle imposte dirette che da'
comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici e ai  centri  di
servizio  delle  imposte  dirette  per  consentire  l'annotazione del
mancato rimborso.
  In caso di  mancato  incasso  per  inesatta  indicazione  dei  dati
anagrafici, il contribuente puo' rivolgersi all'ufficio delle imposte
dirette  competente  al  trattamento  del  mod. 102 da cui origina il
rimborso, ovvero all'ufficio delle  imposte  dirette  competente  per
territorio  nel  caso di liquidazione operata dal centro di servizio,
per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio
e  liberatoria  per  la  Banca  d'Italia  alla  quale   deve   essere
consegnata,   che  riporti  gli  esatti  estremi  identificativi  del
beneficiario.