Art. 7. I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore e' riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte rela- tive a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato. Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che da' comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici e ai centri di servizio delle imposte dirette per consentire l'annotazione del mancato rimborso. In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente puo' rivolgersi all'ufficio delle imposte dirette competente al trattamento del mod. 102 da cui origina il rimborso, ovvero all'ufficio delle imposte dirette competente per territorio nel caso di liquidazione operata dal centro di servizio, per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.