Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a tutti i mod. 102 presentati per le indennita' di fine rapporto e le altre indennita' e somme di cui alla lettera a) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e assoggettate alla legge 26 settembre 1985, n. 482. Roma, 17 ottobre 1990 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI