Art. 8.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e si applica a tutti i mod. 102 presentati per le indennita'
di fine rapporto e le altre indennita' e somme di cui alla lettera a)
dell'art.  16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e assoggettate alla legge 26 settembre 1985, n. 482.
   Roma, 17 ottobre 1990
                                          Il Ministro delle finanze
                                                   FORMICA
Il Ministro del tesoro
        CARLI