Art. 2.
  Entro   un   anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
l'ordinamento  didattico  per  il  conseguimento  della   laurea   in
matematica  sara'  modificato per ciascuna universita' in conformita'
al nuovo ordinamento, con la procedura di cui all'art. 16 della legge
9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica.