Art. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in matematica sara' modificato per ciascuna universita' in conformita' al nuovo ordinamento, con la procedura di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.