Art. 3.
  Quando  le  facolta'  si  saranno  adeguate  all'ordinamento di cui
all'allegata tabella gli studenti gia' iscritti  potranno  completare
gli  studi previsti dal precedente ordinamento. Le facolta', inoltre,
sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida  di  tutti  gli
esami  sostenuti,  qualora  gli  studenti gia' iscritti optino per il
nuovo ordinamento. L'opzione potra'  essere  esercitata  fino  ad  un
termine pari alla durata legale del corso di studi.
   Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1990
                               COSSIGA
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 4 Universita', foglio n. 372