Art. 3. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1990 COSSIGA RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991 Registro n. 4 Universita', foglio n. 372