Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non piu' tardi  delle  ore  10  (ora  italiana)  di
ciascuna  "data  di  pagamento",  i  fondi  in  ECU occorrenti per il
servizio finanziario medesimo,  il  Tesoro  mettera'  a  disposizione
della  Banca  d'Italia  un  importo provvisorio in lire, almeno dieci
giorni prima  della  "data  di  pagamento",  che  risultera'  fissata
secondo quanto previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
  Detto  importo  verra'  conteggiato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale, sulla  base  del  rapporto  di  cambio  disponibile  al
momento  della  determinazione e verra' comunicato al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
  I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato  di  pagamento
sulla  sezione  di  Roma  della  tesoreria  provinciale dello Stato a
favore della Banca  d'Italia  -  Amministrazione  centrale,  verranno
accreditati  in  un  apposito  conto  provvisorio infruttifero aperto
presso l'Amministrazione centrale della Banca  d'Italia,  denominato:
"Ministero  del  tesoro  - Prestito in ECU emesso il 12 maggio 1986 -
zero coupon bonds 400 milioni di ECU".
  La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare  dall'Ufficio  italiano
dei  cambi,  addebitando  il suddetto conto provvisorio infruttifero,
l'ammontare necessario di ECU da trasferire,  al  cambio  vigente  in
Italia  due  giorni lavorativi precedenti la data di pagamento, cioe'
la data di messa a disposizione degli ECU al menzionato Fiscal Agent.
L'eventuale differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  verra'
immediatamente regolata.