Art. 3.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte
di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.
  Inoltre, sempre alle stesse scadenze e  con  le  stesse  modalita',
verra'  riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese,
un importo forfettario di L. 2.000.000.
  Le  provviste  fondi,  comprensive  di  detto   compenso,   saranno
effettuate:
   alla scadenza del 12 maggio 1991 a fronte dei titoli per i quali i
portatori  si  siano  avvalsi  della facolta' di chiedere il rimborso
anticipato;
   alla scadenza del 9 maggio 1996  relativamente  ai  titoli  per  i
quali non e' stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato.