Art. 3. Pure con le modalita' di cui all'art. 2 verranno rimessi i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato. Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalita', verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario di L. 2.000.000. Le provviste fondi, comprensive di detto compenso, saranno effettuate: alla scadenza del 12 maggio 1991 a fronte dei titoli per i quali i portatori si siano avvalsi della facolta' di chiedere il rimborso anticipato; alla scadenza del 9 maggio 1996 relativamente ai titoli per i quali non e' stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato.