Art. 5.
  In  relazione  ai  termini  di  prescrizione, dieci anni dalla data
stabilita  per  il  rimborso  del  capitale,  i   fondi   in   valuta
eventualmente  non utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno
messi a disposizione del Ministero del tesoro.
  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta  del  Ministero  del  tesoro  -
Direzione  generale  del  Tesoro, provvedera' a negoziare contro lire
detti fondi in ECU e a versare il relativo  controvalore  all'entrata
del bilancio statale.