Art. 5. In relazione ai termini di prescrizione, dieci anni dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal "Fiscal Agent" saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro. La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvedera' a negoziare contro lire detti fondi in ECU e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.