Art. 2 La disciplina per l'acquisizione, in forma standardizzata, dei risultati delle analisi consiste: a) nel conformarsi a quanto previsto nell'allegato 9; b) nel trasmettere al centro di raccolta le informazioni di cui al precedente punto a), secondo le classificazioni e le codifiche di cui al precedente art. 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettuazione delle analisi, utilizzando il sistema di collegamento con il SIS fra le ore 8 e le ore 13,30 di tutti i giorni lavorativi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1991 Il Ministro: DE LORENZO