Art. 2 
  La disciplina per  l'acquisizione,  in  forma  standardizzata,  dei
risultati delle analisi consiste: 
   a) nel conformarsi a quanto previsto nell'allegato 9; 
   b) nel trasmettere al centro di raccolta le informazioni di cui al
precedente punto a), secondo le classificazioni e le codifiche di cui
al precedente art. 1, entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di
effettuazione delle analisi, utilizzando il sistema  di  collegamento
con il SIS fra le ore 8 e le ore 13,30 di tutti i giorni lavorativi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 1991 
                                              Il Ministro: DE LORENZO