Art. 12.
  Il 21 maggio 1991 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del
capitale  nominale  dei  buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione,
costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma  del
"prezzo   fisso   di   emissione"  e  dell'importo  del  "diritto  di
sottoscrizione", unitamente al rateo di interesse del  12,50%  annuo,
dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.
  La  sezione  di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al  bilancio  dello  Stato:
per  l'importo  relativo  al  "prezzo fisso di emissione", per quello
relativo al "diritto di sottoscrizione"  e  per  quello  relativo  ai
dietimi di interesse dovuti, al netto.