Art. 14.
  Le sottoscrizioni, da effettuare per  il  tramite  della  Direzione
generale  del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale
dello Stato, a  cura  del  cassiere  del  debito  pubblico,  mediante
versamento  del  contante  o  su  presentazione  di titoli nominativi
scaduti e non prescritti, da reimpiegare.
  Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite  in  buoni
del  Tesoro  poliennali  12,50%  -  19  marzo 1991-1998; esse avranno
inizio il 21 maggio 1991 e termineranno il giorno precedente la  data
di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro
poliennali di prossima emissione.
  La   Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio  dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione  degli  articoli  precedenti,   dei   nuovi   buoni
nominativi  da  emettere,  che  fruttano  interessi  dalla data delle
quietanze stesse. In caso di presentazione di  titoli  nominativi  da
reimpiegare,  il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra  il  capitale  nominale  stesso  ed   il   relativo   prezzo   di
aggiudicazione,   nonche'  l'eventuale  importo  corrispondente  alla
frazione inferiore a lire  centomila  del  titolo  presentato;  sara'
operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge
19  settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta
legge 21 maggio 1959, n. 334.