Art. 2.
  I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da lire 5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e  1.000.000.000  di
capitale nominale.
  Per  esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  Sui nuovi buoni al portatore e'  ammessa  la  riunione  a  semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  I buoni nominativi  potranno,  su  domanda  degli  aventi  diritto,
essere  divisi  in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da
vincoli differenti, potranno essere riuniti al  nome  della  medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I  segni  caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.