Art. 5.
  Possono partecipare all'asta  la  Banca  d'Italia,  le  aziende  di
credito  e  loro  istituti  centrali di categoria nonche' le societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di  cui  all'art.  7   del   decreto
ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
3  del  4  gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per
conto di terzi.