Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti, a norma del
primo comma dell'art. 1, una  provvigione  dell'uno  per  cento,  sul
capitale  nominale  dei  buoni  stessi,  contro  rilascio di apposita
ricevuta all'atto  del  versamento  alle  sezioni  di  tesoreria  del
contante.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla
consegna dei titoli agli  aventi  diritto,  i  quali  sono  tenuti  a
corrispondere  soltanto  il prezzo di aggiudicazione, pari al "prezzo
fisso di emissione" maggiorato dell'importo marginale del "diritto di
sottoscrizione", unitamente al rateo  d'interesse  del  12,50%  annuo
dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".