Con  regolamento CEE n. 1157/91, che modifica il regolamento CEE n.
570/88, sono state introdotte alcune importanti innovazioni  nel  re-
gime  degli  aiuti  destinati  a  favorire l'utilizzazione di materie
grasse butirriche nella fabbricazione  di  prodotti  di  pasticceria,
gelati e altri prodotti alimentari.
  In particolare e' stata introdotta la possibilita' di utilizzare la
panna,  preventivamente  tracciata,  nella  fabbricazione dei gelati,
nonche' di ricondizionare in imballaggi chiusi il burro  concentrato.
Sono  state  inoltre  apportate alcune modifiche di minore importanza
tecnica.
  Con la presente circolare vengono impartite disposizioni in  merito
alle  procedure  di autorizzazione e di controllo per l'utilizzazione
della panna e per il ricondizionamento del burro concentrato. Vengono
inoltre divulgate le ulteriori modifiche intervenute nella  normativa
comunitaria  e  viene fornito un quadro coordinato ed esaustivo delle
disposizioni  gia'  emanate  in   precedenza   dalla   scrivente   in
applicazione del regolamento CEE n. 570/88.
  Pertanto   tutti   i   soggetti  interessati  all'applicazione  del
regolamento CEE n. 570/88 dovranno attenersi, fatto salvo quant'altro
disposto per i  prodotti  importati,  alle  disposizioni  di  seguito
riportate.
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato
"regolamento", e' messo in  vendita,  con  la  procedura  della  gara
permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad
essere   utilizzato   per   la   fabbricazione   dei  prodotti  della
pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.
  2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura:
    a) al burro di  mercato  classificato  nei  Paesi  comunitari  di
produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera
b),   del  regolamento  CEE  n.  985/68  e  il  cui  imballaggio  sia
contrassegnato in conformita';
    b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema di latte, che
possiede i requisiti fissati all'allegato IV del "regolamento";
    c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art.
1, secondo comma, lettera c), del "regolamento"  e  viene  utilizzata
conformemente alle disposizioni del medesimo.
  3.  Il  burro,  il  burro  concentrato  e  la  crema  di  latte che
usufruiscono di una riduzione di prezzo o di un aiuto  ai  sensi  del
"regolamento" debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi,
se   del   caso,   i   prodotti  intermedi  di  cui  all'art.  9  del
"regolamento", nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo.
  4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento", la crema  di
latte,  il  burro  e  il burro concentrato di cui al comma precedente
devono essere utilizzati:
    a)  previa  aggiunta  dei  rivelatori  prescritti   all'art.   6,
paragrafo 1, del "regolamento":
    durante   la   fabbricazione  del  burro  concentrato  effettuata
conformemente alle disposizioni del "regolamento";
    nel burro allo stato in cui si trova;
    nella crema di latte;
    b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto
conformemente  alle disposizioni del "regolamento", senza aggiunta di
rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono  essere  utilizzati
almeno   i   quantitativi   indicati  all'art.  3,  lettera  b),  del
"regolamento".