Art. 12.
  1.  Le  offerte  per  partecipare alle gare per acquistare burro ai
sensi del  "regolamento"  devono  essere  presentate  agli  organismi
d'intervento  dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le
indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento".
  2.  Le  offerte  per  partecipare  alle  gare  per  la  concessione
dell'aiuto  devono  essere  presentate all'organismo competente dello
stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori,  o
secondo   il   caso,   la   fabbricazione  del  burro  concentrato  o
l'incorporazione  del  burro  nei  prodotti  finali  o  nei  prodotti
intermedi.
  3.  I  concorrenti,  per  la  presentazione  delle offerte e per la
costituzione delle cauzioni di gara  e  di  trasformazione,  dovranno
attenersi  alle  disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)  secondo  quanto  previsto
dal  "regolamento"  ed in conformita' dell'art. 5 del regolamento CEE
n. 569/88.
  L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni aggiudicazione  e  per
ogni  garanzia  di  trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del
"regolamento" ad informare gli "organi di controllo" territorialmente
competenti   in   relazione   alla   sede   dell'aggiudicatario   dei
quantitativi   di   prodotto  oggetto  del  contratto  di  vendita  o
dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per  lo  svolgimento  degli
accertamenti  previsti  dal "regolamento" e della presente circolare,
nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei  risultati
dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21
e 22 del
"regolamento".