Art. 14.
  1.   Le   imprese   aggiudicatarie  di  burro,  che  effettuano  la
concentrazione  e/o  l'aggiunta  dei  rivelatori,  le   imprese   che
effettuano   l'aggiunta  alla  crema  di  latte  dei  rivelatori,  il
ricondizionamento del burro concentrato, nonche' gli importatori ed i
rivenditori  di  burro  o  crema  tracciati,  di  burro   concentrato
tracciato o meno, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono
provvedere  a mezzo telegramma, telex o telefax, entro le 24 ore suc-
cessive  all'avvenuto  trasferimento,  a   comunicare   agli   uffici
dell'ispettorato  per  la  repressione  delle frodi o agli "organi di
controllo" competenti per territorio di partenza e  destinazione  del
prodotto,  ogni  trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del
"regolamento".
  2. La comunicazione deve contenere:
    a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o  magazzino  di
deposito di destinazione;
    b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
    c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;
    d)  la  data  di  aggiudicazione  del burro nonche' quella limite
entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali;
    e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore.
  3. Gli operatori di cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,
qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al
precedente  art.  13, secondo comma, in deroga a quanto stabilito nel
precedente comma, devono comunicare,  mediante  lettera  raccomandata
agli  "organi  di  controllo"  od agli uffici dell'ispettorato per la
repressione delle frodi competenti per  i  territori  di  partenza  e
destinazione l'avvenuta cessione del prodotto.
  4.  Copia  del contratto di cui al secondo comma dell'art. 13 della
presente circolare dovra' essere preventivamente inviata agli  uffici
dell'ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi territorialmente
competenti in relazione alla  sede  della  ditta  importatrice  e  di
quella utilizzatrice.