Art. 14. 1. Le imprese aggiudicatarie di burro, che effettuano la concentrazione e/o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta alla crema di latte dei rivelatori, il ricondizionamento del burro concentrato, nonche' gli importatori ed i rivenditori di burro o crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma, telex o telefax, entro le 24 ore suc- cessive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento". 2. La comunicazione deve contenere: a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione; b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta; c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento; d) la data di aggiudicazione del burro nonche' quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali; e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore. 3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente art. 13, secondo comma, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli "organi di controllo" od agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione l'avvenuta cessione del prodotto. 4. Copia del contratto di cui al secondo comma dell'art. 13 della presente circolare dovra' essere preventivamente inviata agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.