Art. 21.
  1.  Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate
per garantire il rispetto delle esigenze principali di  cui  all'art.
18,  paragrafo  2,  del  "regolamento"  e  qualora si tratti di burro
aggiudicato utilizzato  senza  rivelatori,  l'"organo  di  controllo"
territorialmente     competente     in     relazione     alla    sede
dell'aggiudicatario  provvedera'  a  comunicare   all'A.I.M.A.,   con
riferimento  al  numero  d'ordine relativo all'offerta, completate le
operazioni di incorporazione nei prodotti finiti  e  sulla  base  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  del  "regolamento" e della presente
circolare:
    a) se il burro e' stato concentrato, i quantitativi in causa,  il
termine  entro il quale l'operazione e' stata effettuata, il relativo
certificato di analisi e i  verbali  effettuati  in  occasione  degli
appositi sopralluoghi;
    b)  se  si e' proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi
tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del  precedente  art.  18,
allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;
    c)    l'avvenuta   incorporazione   nei   prodotti   finiti   con
l'indicazione del tipo dei prodotti  fabbricati  e  la  data  in  cui
l'operazione  medesima  e'  stata effettuata, nonche' tutti gli altri
accertamenti  effettuati  ai  sensi  dell'art.  19   della   presente
circolare.
  2.  Qualora  si  tratti  di  burro o crema di latte aggiudicati per
essere utilizzati  previa  aggiunta  di  rivelatori,  gli  organi  di
controllo  in  relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno,
completate  le  operazioni  di   concentrazione   e/o   aggiunta   di
rivelatori,  ultimati  i  controlli  all'uopo  previsti, a comunicare
all'A.I.M.A., sulla base della comunicazione da questa effettuata  al
momento  dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni
di concentrazione e/o aggiunta di rivelatori al prodotto, la  formula
di denaturazione adottata, i traccianti utilizzati nonche' ad inviare
i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati
ai  sensi  del  precedente  art.  16  e  la  copia del certificato di
analisi.
  3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al  precedente
art.    17,   lettera   b),   dovra'   essere   inviata   all'ufficio
dell'Ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi  competente  per
territorio   in   relazione   alla   sede   dell'aggiudicatario,  che
provvedera' a porre sotto controllo il burro concentrato tracciato ed
il burro e la crema di latte tracciati, per  comunicare  all'A.I.M.A.
ai  fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai
sensi del "regolamento" e degli  articoli  18  e  20  della  presente
circolare.
  4.   Gli  "organi  di  controllo"  comunicheranno  all'A.I.M.A.  le
irregolarita'  riscontrate  in  relazione  alla   denaturazione   non
conforme  sia  per  quanto  riguarda  i traccianti impiegati, sia per
quanto  concerne  l'applicazione  dell'art.  6,  paragrafo   2,   del
"regolamento"  che prevede l'incameramento parziale della cauzione di
trasformazione in caso di insufficiente dosaggio o  ripartizione  non
omogenea dei rivelatori.
  5.  Nei  casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente
articolo  saranno  integrate  dai  dati  riguardanti  le   infrazioni
rilevate,   i   giorni  di  ritardo  e  le  corrispondenti  quantita'
interessate.