Art. 4.
  1.  Qualora  ai  sensi  dell'art.  9  del  "regolamento" un'impresa
intenda utilizzare burro  o  burro  concentrato,  senza  aggiunta  di
rivelatori,  per  la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce
tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento" ed
in uno stabilimento diverso da quello  ove  avviene  l'incorporazione
nei  prodotti  finali,  deve  presentare,  in conformita' agli schemi
allegati 9 e 10 al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione  generale  della  tutela  economica dei prodotti agricoli -
Divisione  III,   per   il   tramite   dell'"organo   di   controllo"
territorialmente   competente,   domanda   in  carta  legale  per  il
riconoscimento.
  2. La firma  apposta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  nella  domanda  deve  essere  autenticata a norma delle
vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere  allegato  il
certificato di iscrizione alla camera di commercio.
  3.   Qualora  si  utilizzi  burro  tracciato  o  burro  concentrato
tracciato la domanda deve essere presentata  agli  uffici  periferici
dell'ispettorato per la repressione delle frodi.
  4.  Nella  domanda  devono  essere  indicate le caratteristiche dei
prodotti intermedi, precisandone la composizione, il tenore in grasso
butirrico e la prevista destinazione.
  Qualora vengano  fabbricati  piu'  prodotti  intermedi  gli  stessi
dovranno essere individuati anche mediante sigla che verra' riportata
nel registro di cui all'art. 11 della presente circolare.
  5.  Qualora  si utilizzi burro o burro concentrato non tracciati la
domanda dovra' essere corredata dalla documentazione e dagli  impegni
indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.
  6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i  requisiti,  adempiono  agli  obblighi  e sottoscrivono gli impegni
previsti agli articoli 9 e 10 del "regolamento".
  7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco  degli  stabilimenti,
con la relativa ubicazione, ove avviene l'incorporazione dei prodotti
intermedi   nei  prodotti  finali  e  l'elenco  dei  rivenditori  che
commercializzano i prodotti intermedi. Tali  elenchi  debbono  essere
trasmessi  anche  all'"organo  di controllo" e agli uffici periferici
dell'Ispettorato   centrale   per   la   repressione   delle    frodi
territorialmente   competente   in   relazione  all'ubicazione  degli
stabilimenti ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi.
  8.  Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere   immediatamente
comunicata  agli  incaricati dei controlli di cui al comma precedente
territorialmente competenti.
  Alla fine di ogni anno dovra' essere redatto  un  nuovo  elenco  ed
inviato  agli incaricati dei controlli territorialmente competenti in
relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi.
  9. Gli "organi di controllo"  procederanno  analogamente  a  quanto
indicato  al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che
saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste
riceveranno un numero d'ordine.