Art. 6.
  1.  Per  ogni  stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il
programma di  fabbricazione  ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  2,
lettera  b),  del regolamento in relazione ad ogni partita di burro o
di crema di latte aggiudicati o acquistati o di burro concentrato  da
produrre  o  da  ricondizionare  in collaborazione con gli "organi di
controllo". Il programma deve indicare:
   il periodo entro il quale il burro sara' utilizzato;
   il tipo o i tipi di  prodotto  che  si  intendono  ottenere  e  il
contenuto  percentuale  di  materia  grassa  butirrica sulla sostanza
secca;
   il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore  di
materia grassa butirrica;
   se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;
   se  del caso il periodo entro il quale avverra' la produzione o il
ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta  dei  rivelatori
al burro o alla crema di latte.
  2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma
precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un
mese  per  la  produzione  dei prodotti finali 5 tonnellate o piu' di
burro tracciato o del suo equivalente.
  In tal caso e qualora  si  tratti  di  ricondizionamento  di  burro
concentrato  tracciato, il programma di fabbricazione e' inviato agli
uffici repressione frodi competenti  per  territorio  secondo  quanto
previsto al successivo terzo comma.
  3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi
di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di
lavorazione.
  Eventuali  sostanziali  variazioni  del  programma di fabbricazione
devono essere  tempestivamente  comunicate  agli  stessi  "organi  di
controllo".
  4.  Le  imprese  devono  comunicare agli "organi di controllo" ogni
acquisto di  sostanze  denaturanti  ai  fini  degli  accertamenti  di
qualita' e grado di purezza degli stessi.
  5.  I  programmi  di  fabbricazione previsti al presente articolo e
quelli previsti dai relativi provvedimenti di applicazione  nazionale
di altri regolamenti comunitari, devono essere predisposti in modo da
evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro
detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.
  6.  Ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  3,  del  "regolamento" le
operazioni  relative  alla  lavorazione  dei  prodotti  acquistati  o
aggiudicati  a  norma  del  "regolamento"  e gia' immagazzinati nello
stabilimento e di quelli  che  beneficiano  di  un  aiuto  o  di  una
riduzione  di  prezzo  in  virtu' di altre disposizioni devono essere
effettuate in tempi differenti.
  7.  Gli  "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio,   su
richiesta  scritta  delle  imprese interessate, possono ammettere una
deroga alle disposizioni del  precedente  comma  purche'  le  imprese
richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la
separazione  e l'individuazione delle giacenze del burro in questione
detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella  richiesta
gli  estremi  della  partita  acquistata e si impegnino a trasformare
separatamente il burro  acquistato  ai  sensi  del  "regolamento"  da
quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.
  8.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  comma  sesto  del presente
articolo, le imprese i cui stabilimenti dispongano di separate catene
di   lavorazione,   potranno   essere   autorizzate   ad   effettuare
contemporaneamente  la  lavorazione del burro acquistato ai sensi del
"regolamento" e di quello detenuto ai  sensi  di  altri  regolamenti,
solo  se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare
con precisione e  di  distinguere  gli  impianti  utilizzati  per  la
trasformazione  del  burro  acquistato  ai sensi del "regolamento" da
quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.
  9. L'autorizzazione alla  deroga  e'  rilasciata  dagli  organi  di
controllo  alle  imprese  richiedenti  che  ottemperano  a  tutte  le
disposizioni di cui al precedente comma  e  che  offrono  sufficienti
garanzie  di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie
e deve altresi' essere inviata  per  conoscenza  all'A.I.M.A.  -  Via
Palestro, 81 - Roma.