Art. 2. La domanda di autorizzazione comprensiva del progetto nel quale devono essere comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico, la qualita' e quantita' delle emissioni nonche' l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime degli impianti - deve essere presentata dall'impresa interessata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e copia della domanda deve contestualmente essere inviata anche al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanita', alla regione territorialmente competente e, in duplice copia, alla commissione. Il presidente della commissione provvedera' a darne comunicazione ai componenti della commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, come comprovata dal relativo protocollo. La segreteria, nell'identico termine, inviando anche gli elementi documentali ritenuti necessari, provvedera' ad informare la regione territorialmente competente al fine di consentire alla medesima di deliberare in merito alle funzioni ad essa demandate dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88. Il progetto di cui al primo comma deve essere corredato da una perizia giurata che attesti la qualita' e la quantita' delle emissioni degli inquinanti previsti per i nuovi impianti.