Art. 2.
   La  domanda  di  autorizzazione comprensiva del progetto nel quale
devono essere comunque indicati il ciclo  produttivo,  le  tecnologie
adottate  per  prevenire  l'inquinamento  atmosferico,  la qualita' e
quantita'  delle  emissioni  nonche'  l'indicazione  del  presumibile
termine per la messa a regime degli impianti - deve essere presentata
dall'impresa interessata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  copia  della domanda deve contestualmente essere
inviata anche al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanita',
alla regione territorialmente competente e, in  duplice  copia,  alla
commissione.  Il  presidente  della  commissione  provvedera' a darne
comunicazione ai componenti della  commissione  entro  cinque  giorni
dalla  data  di ricezione della domanda, come comprovata dal relativo
protocollo.
   La segreteria, nell'identico termine, inviando anche gli  elementi
documentali  ritenuti  necessari, provvedera' ad informare la regione
territorialmente competente al fine di consentire  alla  medesima  di
deliberare in merito alle funzioni ad essa demandate dall'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
   Il  progetto  di  cui  al primo comma deve essere corredato da una
perizia  giurata  che  attesti  la  qualita'  e  la  quantita'  delle
emissioni degli inquinanti previsti per i nuovi impianti.