Art. 4.
   La  commissione, esaminata la completezza tecnica e la conformita'
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   203/88   della
documentazione  di  cui all'art. 2 (progetto e perizia giurata) - ove
non ritenga, all'unanimita' e per giustificati  motivi,  di  disporre
ulteriori accertamenti sulle caratteristiche della centrale - esprime
il   proprio  giudizio,  con  le  relative,  eventuali  prescrizioni,
all'emanazione del decreto di autorizzazione, e sulla base del  detto
giudizio  il  Ministero  dell'ambiente  e  il Ministero della sanita'
trasmettono al Ministero dell'industria il parere di cui all'art.  17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
   Della riunione e' steso processo verbale.
   Il  rilascio del parere della commissione dovra' comunque avvenire
entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione  della  domanda
ovvero  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della documentazione
integrativa richiesta, per ulteriori accertamenti ai sensi del  comma
precedente.