Art. 4. La commissione, esaminata la completezza tecnica e la conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 della documentazione di cui all'art. 2 (progetto e perizia giurata) - ove non ritenga, all'unanimita' e per giustificati motivi, di disporre ulteriori accertamenti sulle caratteristiche della centrale - esprime il proprio giudizio, con le relative, eventuali prescrizioni, all'emanazione del decreto di autorizzazione, e sulla base del detto giudizio il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' trasmettono al Ministero dell'industria il parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88. Della riunione e' steso processo verbale. Il rilascio del parere della commissione dovra' comunque avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta, per ulteriori accertamenti ai sensi del comma precedente.