Art. 5.
   L'impresa deve comunicare alla regione territorialmente competente
ed ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanita' la data
di  entrata  in funzione a regime dell'impianto, ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
   La regione comunica  ai  suddetti  Ministeri  la  quantita'  e  la
qualita' delle emissioni.
   I  predetti  elementi  dovranno  essere contestualmente comunicati
anche alla commissione la  quale  ne  verifica  la  congruita'  e  la
rispondenza  con le dichiarazioni contenute nel progetto presentato e
nella  perizia  giurata  di  cui  all'art.  2  e   con   il   decreto
autorizzativo  dandone  comunicazione,  in caso di verifica positiva,
entro cinque giorni, ai Ministeri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'.
   Ove  invece la commissione accerti difformita' rispetto al decreto
di autorizzazione la medesima suggerisce  gli  interventi  aggiuntivi
necessari  per  riportare  le  emissioni nei limiti previsti entro un
termine  prefissato.  Il   Ministro   dell'industria   adottera'   un
provvedimento di sospensiva del decreto autorizzativo.