Art. 5. L'impresa deve comunicare alla regione territorialmente competente ed ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanita' la data di entrata in funzione a regime dell'impianto, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88. La regione comunica ai suddetti Ministeri la quantita' e la qualita' delle emissioni. I predetti elementi dovranno essere contestualmente comunicati anche alla commissione la quale ne verifica la congruita' e la rispondenza con le dichiarazioni contenute nel progetto presentato e nella perizia giurata di cui all'art. 2 e con il decreto autorizzativo dandone comunicazione, in caso di verifica positiva, entro cinque giorni, ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'. Ove invece la commissione accerti difformita' rispetto al decreto di autorizzazione la medesima suggerisce gli interventi aggiuntivi necessari per riportare le emissioni nei limiti previsti entro un termine prefissato. Il Ministro dell'industria adottera' un provvedimento di sospensiva del decreto autorizzativo.