Art. 6.
   Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
sulla base delle risultanze e delle  valutazioni  conclusive  di  cui
all'articolo  precedente  nonche'  degli  altri  elementi  istruttori
previsti dalla procedura di autorizzazione,  predispone  il  relativo
decreto di autorizzazione.