Art. 7.
   Per le centrali termoelettriche (comprese quella con turbogas) con
potenza   termica   superiore   a   300   MW,  si  applica  l'accordo
procedimentale di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente  del  24
giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
1989.