Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilita' del Fondo per la protezione civile accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 1991 Il Ministro: CAPRIA