Art. 2.
  All'onere derivante dall'attuazione  della  presente  ordinanza  si
provvede  con  le  disponibilita'  del Fondo per la protezione civile
accreditate alle prefetture interessate, a valere sugli  stanziamenti
di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 giugno 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA