Art. 2. L'onere derivante dalla presente ordinanza e' a carico dei fondi di cui all'art. 5, comma quinto, del predetto decreto-legge; l'erogazione sara' disposta con provvedimento del Ministero del tesoro. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 1991 Il Ministro: CAPRIA