Art. 2.
  L'onere derivante dalla presente ordinanza e' a carico dei fondi di
cui  all'art.  5,   comma   quinto,   del   predetto   decreto-legge;
l'erogazione  sara'  disposta  con  provvedimento  del  Ministero del
tesoro.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA