Art. 11. Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del "diritto di sottoscrizione"), sara' effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1 luglio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1 giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.