Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni  emessi con il presente decreto, su L. 6,15 per ogni cento
lire di capitale nominale, pari alla differenza fra  il  capitale  da
rimborsare  e  il  prezzo  fisso di cui al precedente art. 1, tenendo
conto  dell'arrotondamento  alle  cinque  lire,  per  difetto  o  per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.