Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti, a norma del
primo comma  dell'art.  1,  una  provvigione  dell'1%,  sul  capitale
nominale  dei  buoni  stessi,  contro  rilascio  di apposita ricevuta
all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.
  Tale provvigione verra' attribuita,  in  tutto  o  in  parte,  agli
incaricati  del  collocamento partecipanti all'asta in relazione agli
impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non
applicare  alcun  onere  di  intermediazione  sulle sottoscrizioni di
terzi e di provvedere, senza richiedere alcun  altro  compenso,  alla
consegna  dei  titoli  agli  aventi  diritto,  i  quali sono tenuti a
corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari  al  "prezzo
fisso di emissione" maggiorato dell'importo marginale del "diritto di
sottoscrizione", nonche' i dietimi di interesse dovuti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria fra i "pagamenti da regolare".