Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al "prezzo fisso di emissione" maggiorato dell'importo marginale del "diritto di sottoscrizione", nonche' i dietimi di interesse dovuti. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare".