Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il  prezzo  offerto  e'  costituito  dal  prezzo fisso di emissione
stabilito in L. 93,85%  e  dall'ulteriore  importo  del  "diritto  di
sottoscrizione" che si intende pagare.
Tale maggiorazione puo' essere di un importo minimo di 5 centesimi di
lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di
importo  diverso  vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza
di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa  si  intende  pari  a
quella minima.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale.
  Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere  indicate  le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultati assegnati.