Art. 2. E' fatta salva la facolta' di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta sino al 31 dicembre 1991, esclusa al riguardo la responsabilita' solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1991 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991 citato nelle premesse. Le stesse disposizioni si applicano anche per il successivo periodo di imposta ove il termine per il versamento dell'acconto cada nel periodo 13 dicembre 1990-31 dicembre 1991. I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti, successivamente alla data del 13 dicembre 1990, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633/72, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere, nella dichairazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990, anche le operazioni effettuate o registrate dal 13 al 31 dicembre 1990, e nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991. I termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. relative agli anni 1990 e 1991, quella relativa al 1990 gia' prorogata di sei mesi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, sono rispettivamente prorogate di sei mesi ed un anno. I termini di scadenza delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative al periodo di imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990, gia' prorogati di sei mesi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sono prorogati di altri sei mesi ed i medesimi termini relativi al periodo di imposta in scadenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 sono prorogati di un anno.