Art. 2.
  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  registrare  atti,  contratti  e
provvedimenti  giudiziari  in  sospensione  dell'imposta  sino  al 31
dicembre 1991, esclusa al riguardo la  responsabilita'  solidale  dei
pubblici  ufficiali  di  cui  all'art.  57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,  nonche'  dall'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  possono  essere eseguiti fino al 31 dicembre 1991 dai
contribuenti che hanno il domicilio,  la  residenza,  la  sede  o  la
stabile  organizzazione  nei  comuni  individuati  con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio  1991  citato  nelle
premesse.
  Le stesse disposizioni si applicano anche per il successivo periodo
di  imposta  ove  il  termine per il versamento dell'acconto cada nel
periodo 13 dicembre 1990-31 dicembre 1991.
  I   contribuenti   indicati   nel   comma    precedente,    tenuti,
successivamente  alla  data  del  13  dicembre 1990, agli obblighi di
liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto  ai  sensi
degli  articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633/72, sono dispensati
dai suddetti  obblighi  e  devono  comprendere,  nella  dichairazione
annuale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa all'anno 1990,
anche le operazioni effettuate o registrate dal  13  al  31  dicembre
1990,  e  nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 anche le
operazioni effettuate o registrate dal  1›  gennaio  al  31  dicembre
1991.
  I  termini  di  scadenza  per  la presentazione delle dichiarazioni
annuali I.V.A. relative agli anni 1990 e  1991,  quella  relativa  al
1990  gia'  prorogata di sei mesi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza
n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, sono rispettivamente  prorogate  di
sei mesi ed un anno.
  I  termini  di scadenza delle dichiarazioni previste dagli articoli
9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, relative al periodo di
imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990,  gia'  prorogati  di
sei  mesi  ai  sensi  dell'art.  2  dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21
dicembre 1990 sono prorogati di altri sei mesi ed i medesimi  termini
relativi  al  periodo  di  imposta  in  scadenza dal 1› gennaio al 31
dicembre 1991 sono prorogati di un anno.